statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LA GHIANDA GHIOTTA”

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita l’Associazione Culturale “La Ghianda Ghiotta”. L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e successivi del Codice Civile.

Art.2 – Finalità

L’Associazione è apolitica  ed opera senza scopo di lucro.

Promuovere e sviluppare l’Arte, la Scienza e la Tecnica quali veicoli di crescita personale, autonomia e inclusione sociale. Promuovere, sollecitare e sviluppare lo studio, la pratica della formazione continua, la diffusione e l’accesso alle informazioni, operando con Istituzioni, Enti, Istituti pubblici e privati, Organizzazioni e Cittadini. Creare luoghi d’incontro e di aggregazione socioculturale, gestire spazi di ritrovo, di formazione, di informazione rivolti a tutti i cittadini di tutte le età.

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • organizzare corsi e workshop, laboratori creativi con argilla, carta, cartone, materiali plastici e vari, riciclo materiali, ciclofficina, teatro, musica, informatica, robotica, economia domestica, autoproduzione, cura degli animali e delle piante, coltivazione biologica; organizzare percorsi di formazione personale e professionale, anche con finalità di accreditamento scolastico; organizzare escursioni, visite guidate, attività ludiche, animazione;
  • diffusione diinformazioni su scienze, arte, tecnologie, storia, attualità; organizzazione di eventi, incontri, convegni, conferenze, seminari, forum; promozione di concorsi di poesia, arti visive, fotografia, cortometraggi, sensibilizzazione su temi sociali, ambientali, culturali, dell’alimentazione e della salute; organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile e di festival culturali, partecipare a fiere, meeting, incontri affini alle tematiche oggetto degli scopi sociali;
  • sviluppare e produrre progetti multimediali, web, applicazioni, audio e video, documentari, radiodiffusione, pubblicazione web, attività editoriali anche in forma digitale, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti;
  • nelle condizioni e nei limiti stabiliti nel Codice del Terzo Settore e successivi decreti attuativi, l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art.3 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versato dai soci all’atto della costituzione e della successiva adesione, dai beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art.4 – Entrate

Le entrate sono costituite da:

  • quote associative annue o periodiche dei soci;
  • contributi ordinari o straordinari dei soci;
  • eventuali introiti da attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. Oltre ad eventuali entrate considerate a scopo di lucro.

Art.5 – Anno sociale

L’esercizio sociale chiude il 30 dicembre di ogni anno. Il Presidente predispone il bilancio  (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.6 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, culturali o ricreative. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale e civile, che non abbiano riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi,  che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Per irreprensibile condotta deve intendersi un comportamento conforme a principi di solidarietà e di utilità sociale, ai principi costituzionali della democrazia, scevro da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, dei suoi Organi e della dignità delle persone.

È dovere del socio versare la quota associativa e le eventuali quote suppletive nella misura e nei termini stabiliti (o termini fissati annualmente), la morosità fa decadere il rapporto associativo.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art.7 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono approvate o respinte dal Presidente, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto  e l’eventuale regolamento interno. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerate soci anche per l’anno successivo. Le domande di ammissione presentate da minorenni, dovranno essere sostenute dall’esercente la potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti e risponde per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne; Il tutore in rappresentanza  del minore, non ha diritto di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Art.8 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

  • Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione.
  • Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
  • Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e le quote partecipative (annuale, mensile) stabilite dal Presidente.
  • Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
  • Non sono previsti soci a carattere temporaneo.

Art.9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare eventuali locali o strutture di cui fruisce l’Associazione.

Art.10 – Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni;
  • morosità protratta per almeno 90 giorni, salvo altro termine stabilito dal Regolamento interno;
  • venir meno dei requisiti di ammissione;
  • radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, o comportamenti contrari alla legge, o comunque lesivi degli interessi sociali;

Le esclusioni di cui alle lettere a) e c) sono sancite dal Presidente.

Art.11 – Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea generale dei soci
  • il Presidente

Art.12 – Assemblea dei soci

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta e convocata dal Presidente dell’Associazione, in una sede indicata e/o svolgersi per videoconferenza; gli avvisi e comunicazioni inerenti verranno inviati almeno otto giorni prima della data fissata con mezzi ordinari postali,  o tecnologici, agli indirizzi dei soci risultante sul libro Soci. Nella comunicazione devono essere indicate la data, l’ora, il luogo e le modalità della prima e della seconda convocazione dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

  • deliberare sul conto preventivo o consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
  • deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare sull’ammontare della quota associativa, nonché mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
  • deliberare su ogni argomento che non sia competenza dell’Assemblea Straordinaria;

L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno del Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L’Assemblea Straordinaria delibera:

  • sulle proposte di modifica allo Statuto Sociale;
  • sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, urgenza, posto all’ordine del giorno;

Art.13 – Validità assembleare

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per associato.

L’assemblea straordinaria  è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa una sola delega per associato.

Per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14 – Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione. Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere soci effettivi dell’Associazione;
  • non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni che operano nell’ambito delle medesime attività;

il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza della carica.

Art.15 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentare in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente stesso. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

Art.16 – Il rendiconto

Il Presidente redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione della eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art.17- Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla decisione del Presidente.

Art.18- Durata e Scioglimento

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Presidente. L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto ed in subordine le norme del Codice Civile.